Статья · 15 luglio 2026 · Fiscalità d'impresa

Destocking: НДС следует за природой товара

Подготовлено Francesco Bottene, Dottore Commercialista

Riferimento: Question Time n. 5-05627 del 15 luglio 2026 (Commissione Finanze alla Camera) — Risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Sottosegretaria Lucia Albano).

Con una recente e significativa presa di posizione espressa in Commissione Finanze alla Camera in risposta al question time n. 5-05627 (presentato dall'On. Giulio Centemero e altri esponenti della Lega), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA, delle cosiddette operazioni di "destocking" nell'ambito di programmi di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999.

1. La natura dell'operazione di destocking

Il dubbio interpretativo nasceva dalla peculiare configurazione del destocking delle rimanenze di magazzino. Tale operazione si presenta, sotto il profilo economico, come uno strumento di ottimizzazione finanziaria volto a trasformare anticipatamente il magazzino in liquidità immediata, prima ancora che la merce stessa venga venduta attraverso i canali commerciali ordinari.

L'impresa cede il valore economico delle proprie scorte a una società veicolo (SPV — Special Purpose Vehicle), la quale anticipa la provvista finanziaria a fronte della successiva monetizzazione dei beni. Ciò consente alle aziende di smobilizzare tempestivamente il capitale investito senza dover attendere i normali tempi fisiologici di vendita e di incasso.

«Il destocking non si configura come una mera operazione finanziaria esente da IVA "tout court", bensì come una forma di cartolarizzazione delle rimanenze merce finalizzata allo smobilizzo del capitale, dove l'imposta deve necessariamente seguire la natura oggettiva dei beni che ne formano l'oggetto.»

2. L'esclusione dell'esenzione generalizzata

Il fulcro della risposta ministeriale, condivisa dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, risiede nell'esclusione di un'esenzione automatica da IVA basata sulle previsioni dell'articolo 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972.

Il MEF ha precisato che l'agevolazione per le operazioni finanziarie riguarda specificamente le cessioni di crediti, i finanziamenti, i titoli e gli altri strumenti finanziari. L'operazione in esame, non qualificandosi come una tradizionale cessione di crediti, non può beneficiare del medesimo regime di esenzione per il solo fatto di essere inserita in un contesto di cartolarizzazione.

3. Il principio della scomposizione "caso per caso"

Di conseguenza, il trattamento d'imposta applicabile non è unitario ma dipenderà strettamente dalla natura oggettiva del patrimonio destinato al destocking. L'assoggettabilità ad IVA andrà dunque verificata caso per caso in base alle singole tipologie di beni mobili o immobili sottostanti:

Oggetto del De-stockingTrattamento fiscale IVA applicabile
Beni mobili / merciAssoggettamento ad IVA secondo le aliquote di legge previste per la specifica categoria merceologica (operazione imponibile ordinaria).
Beni immobili / fabbricatiApplicazione del regime previsto dall'articolo 10, comma 1, numeri 8), 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. 633/1972 (esenzione, imponibilità obbligatoria o per opzione in base alle caratteristiche del fabbricato e del cedente). Esclusione dal campo IVA per i terreni non edificabili.
Crediti o attività finanziarieApplicazione del regime di esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1) del decreto IVA.

4. Conclusioni

In conclusione, la risposta del Governo traccia una linea netta: la cartolarizzazione delle rimanenze di magazzino rappresenta un valido ed evoluto strumento di finanziamento complementare per le imprese, ma non può tramutarsi in un veicolo di arbitraggio fiscale. L'IVA mantiene la propria natura di imposta reale, ancorata indissolubilmente alle caratteristiche dei beni oggetto dello smobilizzo.

Nota: Documento redatto sulla base dei chiarimenti ufficiali forniti in Commissione Finanze in data 15 luglio 2026.